R.G. Impianti s.r.l. a socio unico
Headquarters: via Ponte Grasso, 25
30030 · Salzano · Venezia · Italy
Venice offices: Torre EVA, via Bruno Maderna, 7
30174 · Mestre · Venezia · Italy
Nel prosieguo, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito loro attribuito:
Le condizioni che seguono si intendono parte integrante dell’Ordine di Lavoro cui sono allegate e di ogni altro Ordine di Lavoro inviato dall’Affidante al Fornitore.
Dette Condizioni Generali di contratto devono intendersi applicabili anche alle ipotesi in cui le Parti abbiano stipulato specifici contratti, dei quali costituiscono parte integrante ed essenziale.
Le condizioni particolari dell’Ordine di Lavoro prevalgono sulle presenti Condizioni Generali, in quanto integrano e precisano le presenti Condizioni Generali.
La tolleranza da parte dell’Affidante di comportamenti del Fornitore non conformi alle presenti Condizioni Generali ODL o all’Ordine di Lavoro non comporta acquiescenza, né potrà in alcun modo modificare il contenuto ivi versato, senza espresso consenso delle Parti.
In caso di puntuale contrasto, le condizioni contenute nell’Ordine di Lavoro prevalgono sulle Condizioni Generali ODL ed ambedue prevalgono sulle condizioni difformi contenute nella Conferma d’Ordine, ove non diversamente specificato.
L’efficacia dell’Ordine di Lavoro è subordinata all’autorizzazione da parte della Committente, ove ciò sia imposto dalla legge o nel caso sia previsto nel contratto tra Affidante e Committente. Qualora la Committente negasse l’autorizzazione, l’Ordine di Lavoro non autorizzato dovrà considerarsi inefficace ex tunc e il Fornitore non potrà pretendere dall’Affidante alcun risarcimento del danno o indennità per le spese sostenute.
Con la conclusione del contratto il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, obbligandosi a rispettarli, i principi vincolanti prescritti da R.G. Impianti s.r.l. a socio unico in materia di etica, ambiente e responsabilità̀ sociale descritti nella Politica Aziendale pubblicata sul sito www.rgplus.it/azienda/certificazioni.
Il Fornitore dichiara altresì̀ di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Modello 231 dell’Affidante (e sue eventuali successive modifiche o aggiornamenti), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni ed igiene, nonché́ le previsioni contenute nel documento “obiettivo infortuni zero – regole salva-vita” Allegato a ciascun Ordine di Lavoro. Tale documento è consultabile nella pagina www.rgplus.it/azienda/certificazioni/certificazione ISO 45001-sistema di gestione sicurezza sul lavoro.
R.G. Impianti s.r.l. a socio unico ha in essere un sistema di valutazione dei Fornitori; pertanto, il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta relativamente all’attività da svolgere per consentire la valutazione prima e dopo la conclusione delle prestazioni.
Con l’invio dell’Ordine di Lavoro al Fornitore, l’Affidante incarica lo stesso di eseguire le attività meglio descritte nell’Ordine nei tempi ivi precisati.
L’Ordine di Lavoro deve essere restituito controfirmato per accettazione. L’accettazione può essere resa anche attraverso l’invio di Conferma d’Ordine da parte del Fornitore, che richiami il numero dell’Ordine di Lavoro. In caso di mancata ricezione dell’Ordine di Lavoro controfirmato o della Conferma d’Ordine da parte del Fornitore, l’Ordine e con esso le Condizioni Generali di contratto si intenderà comunque accettato in tutte le sue parti, salvo diversa comunicazione da parte del Fornitore da inviarsi tramite PEC entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dello stesso.
L’avvio dell’esecuzione dell’Ordine di Lavoro da parte del Fornitore o la decorrenza del termine di sette giorni di cui al precedente comma costituisce completa accettazione dello stesso e dei relativi allegati normativi, tecnici, economici e disciplinari (Condizioni Generali di contratto, Capitolati, specifica tecnica, disegni, ecc.).
Con la firma dell’Ordine di Lavoro o con l’invio della Conferma d’Ordine, il Fornitore dichiara altresì di conoscere e aver attentamente esaminato tutti gli eventuali elaborati progettuali, computi metrici ed elenco prezzi, i relativi disegni e il piano di sicurezza e coordinamento, nonché di essersi recato sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori, di aver attentamente esaminato le condizioni locali e tutte le circostanze generali e particolari che possono incidere sull’esecuzione delle opere, di accettare l’affidamento dei lavori o dei servizi ivi specificati e di obbligarsi a fornire tutte le prestazioni richieste in merito all’esecuzione e completamento degli stessi.
Dovranno essere impiegati materiali di primaria scelta e di primaria casa costruttrice e questi, nel caso in cui ciò sia previsto dalla normativa vigente, dovranno essere marchiati o autocertificati dal Fornitore.
I materiali dovranno essere sottoposti ad approvazione del Responsabile Tecnico “Controller” di commessa indicato nell’Ordine di Lavoro.
Con l’accettazione dell’Ordine di Lavoro, il Fornitore dichiara di aver accettato il contenuto e le condizioni dell’Ordine, inclusi gli allegati tecnici, economici e disciplinari, nonché́ il contenuto delle presenti Condizioni Generali di contratto, prendendo altresì̀ atto che R.G. Impianti S.r.l a socio unico non si ritiene vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto e che le presenti Condizioni generali prevalgono sulle eventuali condizioni del Fornitore.
I documenti contrattuali devono essere in forma elettronica e devono indicare l’autore degli stessi certificandone la provenienza ed i dati di contatto elettronici che ciascuna Parte deve utilizzare nello svolgimento del rapporto.
I documenti scambiati in formato elettronico sono considerati conformi agli originali e sono vincolanti. Essi hanno pieno valore probatorio e, ove necessario, le Parti si impegnano a conferire ad essi il valore probatorio riconosciuto dalla legge alle copie cartacee dei documenti scritti.
Il Fornitore si obbliga, anche per il fatto dei suoi incaricati ai sensi dell’art. 1381 del Codice civile, a svolgere le attività̀ nel più̀ stretto rispetto delle norme vigenti e dei principi di assoluta correttezza professionale e in conformità̀ all’Ordine di Lavoro e alle specifiche tecniche previste negli allegati tecnici, economici e disciplinari ivi allegati.
All’atto del perfezionamento del contratto e/o all’inizio dell’esecuzione dell’Ordine di Lavoro, il Fornitore dichiara di:
a) disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, nonché di capacità tecniche e finanziarie atte a garantire l’esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto dell’Ordine con organizzazione dei mezzi necessari e con assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi relativi;
b) ove nel cantiere siano presenti maestranze di lingua diversa dall’italiano, garantire la piena comprensione della comunicazione durante l’espletamento dell’attività̀, prevedendo che almeno un caposquadra abbia una buona padronanza della lingua inglese;
c) essersi recato sul luogo, di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni ambientali e di sicurezza in cui dovranno essere eseguite le prestazioni, delle strade d’accesso, e in genere di conoscere tutte le condizioni generali, particolari e locali, di fatto e di diritto, nonché́ tutti i rischi ed oneri connessi, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi unitari e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dei lavori e di non avere rilievi o eccezioni di sorta da sollevare, ritenendoli idonei ed adeguati;
d) possedere tutte le autorizzazioni e licenze stabilite dalle norme di legge e richieste dalle autorità̀ competenti per svolgere l’attività̀ di carattere imprenditoriale con l’obbligo di operare costantemente nell’ambito delle stesse e delle vigenti regolamentazioni in materia;
e) osservare, sotto sua esclusiva e diretta responsabilità̀, tutte le prescrizioni legislative in campo assicurativo, previdenziale e antinfortunistico, nonché́ di applicare il vigente contratto di lavoro di settore nei confronti dei propri dipendenti;
f) avere effettuato ogni opportuna verifica delle attrezzature e degli strumenti di lavoro nonché́ una valutazione dei rischi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
g) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. 36/2023 e di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103;
h) non trovarsi in alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
i) che non sussistono, ai sensi dell’art. 105, comma 18, D. Lgs. 50/2016 o dell’art. 119, comma 16, del D. Lgs. 36/2023 tra il Fornitore ed R.G. Impianti s.r.l. a socio unico forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.;
l) coordinarsi con le varie imprese coinvolte nelle lavorazioni oggetto del contratto con l’Affidante al fine di evitare l’insorgere di interferenze progettuali e costruttive durante i lavori di cantiere;
m) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
n) assicurare la condivisione della documentazione di sicurezza per il funzionamento e/o la manutenzione strutture/attrezzature adottate, ivi inclusi i disegni dettagliati e le istruzioni;
o) rendere la formazione necessaria per garantire la sicurezza delle attività̀.
Il Fornitore si obbliga a informare tempestivamente per iscritto l’Affidante di ogni situazione che possa mettere in discussione l’esecuzione del contratto tra le parti, quali: (i) l’insolvenza del Fornitore o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale comunque denominata; (ii) qualsiasi situazione equivalente come lo scioglimento o il trasferimento parziale o totale della sua attività̀; (iii) qualsiasi modifica della sua organizzazione societaria che abbia effetto sull’esecuzione del contratto.
Il Fornitore si obbliga a adottare ogni misura necessaria a preservare e garantire la sicurezza dei sistemi informatici dell’Affidante mediante l’impiego di ogni strumento all’uopo necessario quali, ad esempio, gli ultimi aggiornamenti di sicurezza dei sistemi operativi e antivirus.
Sarà, inoltre, onere del Fornitore inviare all’Affidante la documentazione aggiornata comprovante:
Il Fornitore dovrà altresì rispettare scrupolosamente i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine fornite e messe in servizio, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e successivi emendamenti, avendo cura che tutte le macchine cui sia applicabile detta normativa siano contrassegnate da apposita marcatura “CE” e corredate dal relativo certificato di conformità.
Il Fornitore si deve astenere dal fornire al Committente informazioni ingannevoli o decettive o comunque contrarie ai doveri e verità. In particolare, il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare le disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui agli art. 20 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”).
L‘Affidante è sollevato da qualsiasi responsabilità̀ in relazione ai mezzi, beni, materiali in giacenza di proprietà̀ del Fornitore.
All’inizio dei lavori o dei servizi verrà̀ nominato un Capo Responsabile che possa fare da tramite con i responsabili dell’Affidante e risponda a questi dell’operato dei dipendenti.
Il Fornitore si impegna a collaborare con il personale dell’Affidante in caso di eventuali incidenti o necessità di spegnimento incendio, atti di vandalismo, etc.
Gli eventuali allacciamenti all’impianto elettrico, aria compressa etc. del Committente/Affidante dovranno comunque essere effettuati con l’approvazione del personale responsabile dell’Affidante.
I Capi Responsabili del cantiere potranno intervenire, durante l’esecuzione dei lavori o dei servizi e al termine degli stessi, al fine di garantire la esecuzione a regola d’arte dei lavori o dei servizi.
Il Fornitore è unico e diretto responsabile del rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, di sicurezza e antinfortunistici verso il personale dipendente e non (ivi inclusi collaboratori e/o terzi incaricati), di cui si avvalga nello svolgimento delle attività̀. Esso manleva e tiene indenne R.G. Impianti S.r.l. a socio unico da ogni pretesa o conseguenza connessa alla violazione o inadempimento dei citati obblighi; R.G. Impianti S.r.l. a socio unico è autorizzata a trattenere quanto dovesse risultare dovuto a tale titolo dai compensi maturati dal Fornitore.
Nel caso di violazioni dei citati obblighi da parte dei suoi incaricati o di soggetti appartenenti all’organizzazione del Fornitore, questi, ferme le responsabilità̀ eventualmente già̀ maturate, è tenuto ad intraprendere tutte le iniziative nella sua disponibilità̀ volte ad evitare il ripetersi di dette condotte. R.G. Impianti S.r.l. può̀ chiedere al Fornitore di sostituire coloro che abbiano commesso la violazione con altri dipendenti. R.G. Impianti S.r.l. si riserva altresì̀ la facoltà̀ di richiedere al Fornitore di sostituire il personale non gradito con altro avente adeguata idoneità e capacità tecnico-professionale, entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta senza che ciò comporti alcun diritto di richiedere e/o ottenere eventuali indennizzi in capo al Fornitore e/o eventuali oneri in capo ad R.G. Impianti S.r.l. a socio unico.
Fatti salvi i suoi obblighi contrattuali e salvo diverso accordo scritto con l’Affidante, il Fornitore si impegna a non affidare nel territorio della regione Veneto, alle persone con un ruolo fondamentale coinvolte nelle opere un lavoro o un servizio identico o simile a quello eseguito per conto dell’Affidante, per conto di una terza parte, che è un concorrente dell’Affidante, durante il periodo di validità del contratto con R.G. Impianti S.r.l. a socio unico e per un (1) anno successivo.
Per tutto il periodo di efficacia del contratto e per i successivi due anni dalla sua cessazione è fatto divieto al Fornitore di stipulare, direttamente o indirettamente, contratti di lavoro sia autonomo sia subordinato con i prestatori di lavoro subordinato dell’Affidante. La violazione di detto divieto comporta l’obbligo in capo al Fornitore di corrispondere all’Affidante una penale dalle parti espressamente concordata ex art. 1382 cod. civ. di €. 10.000,00 (diecimila/00 euro), fatto salvo il diritto al maggior danno.
R.G. Impianti S.r.l. a socio unico ha la facoltà̀ di effettuare in qualsiasi momento, previo avviso, ispezioni presso il Fornitore, partecipazioni a campione in eventuali interventi, contatti con il Committente, allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questo assunte e il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità̀, sicurezza e ambiente, nonché́, in vista della ottimale esecuzione delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi, di fornire opportune istruzioni e prescrizioni. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico tutte le informazioni e la documentazione volte a verificare l’andamento dell’attività; è fatto salvo quanto eventualmente previsto per l’attività̀ di collaudo.
L’esercizio delle facoltà di controllo e verifica, la richiesta di allontanamento del personale non costituiscono ingerenza nelle modalità di esecuzione delle attività e non mitigano né incidono sulle responsabilità e doveri del Fornitore. Il mancato esercizio di tali facoltà non costituisce acquiescenza.
Il corrispettivo contrattuale è riportato sull’Ordine di Lavoro ed è accettato dal Fornitore. Esso tiene conto ed è determinato all’esito dei necessari sopralluoghi, delle verifiche di mercato e dei costi della sicurezza.
Esso si intende comprensivo di ogni onere generale e particolare, inclusi quelli di sicurezza e di gestione dei rifiuti prodotti dal Fornitore, assumendosi il Fornitore la più ampia alea di sopportare eventuali oneri e costi sopravvenuti, non previsti nel contratto né prevedibili.
I prezzi pattuiti, riportati nell’elenco prezzi e/o nel computo metrico estimativo allegati all’Ordine di Lavoro, si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari e accessori per dare l’opera finita a perfetta regola dell’arte.
Eventuali prestazioni di manodopera in economia verranno remunerate al prezzo orario indicato nell’Ordine di Lavoro. Tali prestazioni devono essere espressamente richieste dall’Affidante e riportate in appositi rapportini controfirmati dallo stesso. Non saranno in alcun modo riconosciute prestazioni non autorizzate per iscritto dall’Affidante.
Il corrispettivo indicato nell’Ordine di Lavoro resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori o dei servizi, anche in deroga a quanto disposto dagli artt. 1467 e 1664 c.c., in quanto nella sua determinazione il Fornitore ha tenuto conto sia della durata degli stessi che dei probabili aumenti, anche anomali, di materie prime, materiali, manodopera, trasporti ecc., verificabili in tale lasso di tempo, rinunciando per questo in maniera irrevocabile a qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi o di indennizzo a qualunque titolo o ragione.
Ove non diversamente pattuito, l’importo dei lavori o dei servizi verrà contabilizzato con cadenza mensile, sulla base della nota contabile inoltrata dal Fornitore, a fronte della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni e nel rispetto di tutte le obbligazioni del Fornitore di cui al contratto con l’Affidante.
Ove la prestazione sia resa in regime di subappalto, gli stati di avanzamento dei lavori del Fornitore dovranno essere emessi successivamente all’emissione e approvazione degli stati di avanzamento dei corrispondenti lavori tra R.G. Impianti a socio unico ed il Committente principale.
Il Fornitore deve eseguire l’attività affidata nel rispetto delle tempistiche indicate nell’Ordine di Lavoro e in accordo all’eventuale cronoprogramma allegato all’Ordine di Lavoro.
La consegna dei lavori e la loro ultimazione risulteranno da processi verbali firmati dalle Parti.
L’Affidante potrà disporre sospensioni totali o parziali dei lavori o dei servizi, quando, a suo insindacabile giudizio, lo consiglino motivi di carattere tecnico, di pubblico interesse o di particolare necessità.
In tal caso il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta ed avanzare pretese di compensi od indennizzi, in conseguenza delle sospensioni ordinate, salva la corrispondente proroga del termine fissato per l’ultimazione dei lavori o dei servizi.
Sarà facoltà dell’Affidante apportare modifiche al programma ed ai tempi di lavoro senza che ciò dia diritto al Fornitore ad aumento del corrispettivo contrattualmente pattuito; quest’ultimo dovrà quindi adeguarsi, riorganizzarsi ed evadere la sua prestazione contrattuale in base alle modifiche apportate dall’Affidante senza poter opporre eccezione alcuna o richiedere maggiori oneri o danni.
Il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenze per la ritardata consegna e la non conformità con quanto stabilito nell’Ordine di Lavoro dell’Affidante.
Nel caso di ritardi di consegna l’Affidante si riserva a sua discrezione di fare eseguire in tutto od in parte i lavori o i servizi presso ditte di fiducia addebitando i costi sostenuti al Fornitore, impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti.
Se non diversamente indicato nelle condizioni particolari di contratto, ogni giorno di ritardo rispetto alle date indicate nell’Ordine di Lavoro o nel cronoprogramma, anche per fasi parziali, esporrà il Fornitore, ove non diversamente specificato, al pagamento di una penale giornaliera irriducibile pari all’1% (uno percento) del valore del contratto con un minimo di € 100,00, fatta salva ogni ulteriore ragione di danno e onere maggiore ascrivibile al Fornitore, fino ad un massimo del 20% dell’importo dell’Ordine di Lavoro.
Il Fornitore sarà tenuto a rifondere a R.G. Impianti s.r.l. a socio unico l’importo delle penali eventualmente irrogate all’Affidante qualora il fatto o l’omissione che dà luogo all’applicazione della penale sia a qualsiasi titolo imputabile al Fornitore stesso.
Nel caso in cui il Fornitore sospenda l’attività senza il consenso dell’Affidante gli sarà addebitata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Ordine di Lavoro, fatta salva ogni ulteriore ragione di danno e onere maggiore ascrivibile al Fornitore. La sospensione del cantiere è considerata grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., nonché causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), e giustifica in ogni caso l’opponibilità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.
Nel caso in cui il Fornitore non consegni le certificazioni dei materiali e le attestazioni richieste dall’Affidante, oppure non rilasci le dichiarazioni di conformità/corretta posa o ogni altro documento imposto per legge, gli sarà addebitata una penale pari al 20% (venti per cento) dell’importo dell’Ordine di Lavoro, fatta salva ogni ulteriore ragione di danno e onere maggiore ascrivibile al Fornitore. La mancata trasmissione della documentazione di cui sopra è considerata grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. e giustifica in ogni caso l’opponibilità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.
L’importo delle penali di cui sopra è stato oggetto di trattativa tra le Parti e pertanto non può essere ridotto in nessun caso, in deroga a quanto previsto dell’art. 1384 c.c.
Le penali saranno addebitate al Fornitore mediante detrazione dall’importo del Certificato di Pagamento successivo all’accertamento della commessa violazione.
Ogni fattura regolarmente emessa dovrà prima essere autorizzata dall’Affidante, tramite Certificato di Pagamento e sarà pagata unicamente tramite bonifico bancario nei termini di pagamento previsti nell’Ordine di Lavoro, dietro presentazione, da parte del Fornitore, della documentazione attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in corso di validità, della documentazione dimostrativa dell’esecuzione della prestazione e della Dichiarazione di cui al D.M. 37/08 e relativi allegati ove applicabile o Dichiarazione di corretta posa alla regola dell’arte.
In particolare, per quanto attiene a queste ultime certificazioni, a fine lavori, in caso di installazione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti, il Fornitore dovrà rilasciare la dichiarazione di corretta posa e la dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37; lo stesso dicasi in caso di realizzazione di opere di natura edile, in cui in Fornitore dovrà rilasciare la dichiarazione di corretta posa e di conformità alle Norme Tecniche specifiche applicabili.
Le Dichiarazioni di conformità/Dichiarazioni di corretta posa dovranno comprendere gli as built di tutti gli impianti in cui vengano riportati in scala adeguata dimensioni e percorsi reali di quanto eseguito e messo in opera corredati da documentazione fotografica ed elaborati di dettaglio, dichiarazioni di conformità dei materiali e delle apparecchiature emesse dal costruttore, schede tecniche di apparecchiature e materiali, manuali di uso e manutenzione, report di prova ed avviamento, documentazione fotografica, e quant’altro previsto dalla normativa vigente a completamento dei lavori e comunque prima dell’emissione del S.A.L. finale. Per S.A.L. finale si intende l’ultimo certificato di pagamento al netto delle ritenute di garanzia.
In caso di accordo tra le Parti per il pagamento del corrispettivo tramite acconti calcolati sulla base di stati avanzamento lavori (“SAL”), questi avranno cadenza mensile se previsti. La richiesta dei SAL mensili, se previsti, dovrà avvenire da parte del Fornitore con l’invio di apposita nota contabile all’indirizzo mail del Referente indicato nel ODL e ad info@rgplus.it, entro 5 (cinque) gg. dalla fine del mese solare di competenza (SAL mensili); successivamente l’Affidante previa verifica nel rispetto di tutte le obbligazioni del Fornitore di cui al contratto, come da Condizioni Generali di contratto ed Ordine di Lavoro, procederà all’approvazione della contabilità inviata dal Fornitore e all’emissione di apposito Certificato di Pagamento. Eventuali ritardi nel rilascio del Certificato di Pagamento da parte dell’Affidante per difformità di procedura da parte del Fornitore rispetto a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, non potrà essere oggetto di richieste risarcitorie da parte dello stesso, né di interessi di mora. L’importo fatturato dovrà corrispondere a quello indicato in tale Certificato di Pagamento, che dovrà essere allegato alla fattura emessa in pari data o successiva a quella del certificato stesso; in ogni caso l’importo fatturato non potrà mai essere superiore all’importo indicato nell’Ordine di Lavoro. Non si provvederà al pagamento delle fatture cui non siano allegati i SAL con relativo Certificato di Pagamento sottoscritto da entrambe le Parti.
I pagamenti che scadono al 31/12 e al 31/08 verranno effettuati il giorno 10 del mese successivo.
Nel caso di contratti che ricadono nell’applicazione del Codice degli Appalti, le parti, in deroga all’art. 105, comma 13, lettera c), D. Lgs. 50/2016 e come indicato anche dall’Anac con Comunicato del Presidente Del 25 novembre 2020, nonché in deroga all’art. 119, comma 11, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, stabiliscono che i pagamenti a favore del Fornitore avvengano da parte della Affidante.
Le fatture elettroniche devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica fatturazione@rgplus.it; il codice destinatario dell’Affidante è: M5UXCR1. Devono citare il numero dell’Ordine di Lavoro che compare in epigrafe al medesimo ed allegare il Certificato di Pagamento sottoscritto dal Controller di commessa e dal Fornitore, pena il loro mancato pagamento.
Le fatture dovranno riportare gli eventuali codici CIG e CUP indicati nell’Ordine di Lavoro, ove presenti, pena il loro mancato pagamento.
Non si accettano addebiti in fattura di spese bancarie, di incasso e/o di qualsivoglia natura, se non concordate in precedenza. In caso contrario il pagamento delle fatture non verrà effettuato.
All’atto del pagamento, l’Affidante ha la facoltà di effettuare una ritenuta, infruttifera, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore, pari a quanto indicato nell’Ordine di Lavoro.
Le ritenute di garanzia, ove non diversamente pattuito, saranno svincolate dopo l’ultimazione dei lavori o servizi, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Affidante e/o all’esito positivo del collaudo/verifica di conformità da parte del Committente. Ove non diversamente stabilito, le ritenute di garanzia si intendono pari al 5% dell’importo della somma riconosciuta al Fornitore.
I pagamenti previsti in relazione all’Ordine di Lavoro sono subordinati alla dimostrazione da parte del Fornitore della propria regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti e nella corresponsione ai propri dipendenti dei trattamenti retributivi cui hanno diritto a termini di CCNL.
A tal fine, con riferimento ai propri lavoratori impiegati nel cantiere, anche nell’ipotesi di distacco temporaneo del personale ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, ovvero ai lavoratori di propri subcontraenti aventi causa in forza del contratto con l’Affidante, il Fornitore è tenuto a comprovare la regolarità negli adempimenti di cui al precedente comma mediante consegna all’Affidante, prima della presentazione di ogni Certificato di Pagamento, della seguente documentazione:
a) Dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva;
b) D.U.R.C.;
c) copia del Modello F 24 (Versamenti Contributivi, Previdenziali ed Assicurativi);
d) copia dei versamenti effettuati alla competente Cassa Edile (se del caso) con obbligo di individuazione del cantiere oggetto dell’Ordine di Servizi al momento della compilazione/trasmissione delle denunce mensili tramite il Modello Unico Telematico riferito ai lavoratori impiegati nel cantiere medesimo;
e) Dichiarazione attestante l’avvenuta corresponsione, nel periodo di competenza, dei trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi dei lavoratori (es. copia bonifici);
f) Copia del LUL (Libro Unico del Lavoro) firmato dai dipendenti/collaboratori impiegati nel cantiere;
g) Dichiarazioni dei dipendenti e collaboratori di regolare corresponsione delle retribuzioni/compensi loro spettanti.
Qualora il Fornitore smaltisca rifiuti soggetti alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dovrà esibire all’Affidante la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, controfirmata e datata dal destinatario finale degli stessi.
R.G. Impianti S.r.l a socio unico si riserva il diritto di sospendere ex art. 1460 c.c. i pagamenti nei confronti del Fornitore, compreso quello delle ritenute di garanzia, ove questi non provveda a fornire i documenti sopra menzionati, la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti e le certificazioni/dichiarazioni di conformità previste nel presente articolo.
Le fatture saranno pagate al netto delle ritenute in garanzia eventualmente previste nell’Ordine, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore, e delle penali di cui all’art. 6.
L ‘Affidante potrà rivalersi su tali trattenute in garanzia per tutte le spese, oneri e danni che fosse tenuto a sopportare per fatto imputabile al Fornitore, con salvezza d’ogni suo ulteriore diritto e credito.
Non è ammessa alcuna forma di cessione, trasferimento e/o delegazione del credito se non previa autorizzazione da parte dell’Affidante.
Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità dell’Ordine di Lavoro, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, l. n. 136/2010 e a comunicare all’Affidante, ove richiesto, i conti correnti dedicati e il nominativo dei soggetti autorizzati ad operarvi.
In espressa deroga agli artt. 1665 e 1666 c.c. l’approvazione di ciascun SAL, l’emissione del Certificato di Pagamento e il pagamento delle fatture non costituiscono verifica dei lavori o dei servizi e non liberano il Fornitore dalla piena responsabilità per l’eventuale difformità dei lavori o dei servizi dalle specifiche di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto e di cui all’Ordine di Lavoro. Conseguentemente permane l’obbligo per il Fornitore di procedere, a propria cura e spese, all’eliminazione di eventuali difformità e/o vizi dei lavori o dei servizi eseguiti oggetto dell’Ordine.
R.G. Impianti s.r.l. a socio unico si riserva il diritto di richiedere in ogni momento (i) varianti quantitative in aumento o in diminuzione e/o qualitative o tipologiche dei lavori o dei servizi che, a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere necessarie o anche solo opportune per la realizzazione dei lavori o dei servizi medesimi (“Varianti”), nonché (ii) di scorporare opere o lavorazioni o servizi (“Scorporo”), senza che il Fornitore possa rifiutarsi di dar seguito alla relativa richiesta e/o dichiarare di voler recedere dal contratto e senza che le stesse possano costituire motivo di richiesta di indennizzi da parte del Fornitore.
Ferma restando la natura del corrispettivo come individuata al precedente art. 5, le Varianti che comportino un aumento del valore dei lavori o dei servizi, saranno compensate da R.G. Impianti s.r.l. a socio unico sulla scorta dei prezzi di contratto. Qualora tra i suddetti prezzi non siano previsti prezzi per i lavori o servizi oggetto di Variante, si applicheranno i nuovi prezzi da concordarsi tra le parti, in analogia con i prezzi del contratto e qualora non comparabili facendo riferimento ai prezzi di mercato mediante analisi dei costi e dei relativi giustificativi che il Fornitore dovrà produrre. I nuovi prezzi concordati e corredati della relativa analisi diventeranno, a tutti gli effetti, parte integrante della lista delle categorie di lavoro, servizi e forniture. Le suddette varianti che comportino maggiore spesa e/o nuovi prezzi non si intendono autorizzate se non controfirmate da R.G. Impianti s.r.l. a socio unico.
I prezzi in base ai quali saranno pagate le Varianti compensano ogni onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il Fornitore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente previsto o richiamato nel contratto.
Qualora lo Scorporo dovesse avere ad oggetto una porzione dei lavori o dei servizi il corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente, senza che al Fornitore sia dovuta alcuna indennità o risarcimento.
Il Fornitore non potrà introdurre nei lavori, così come previsti dagli allegati tecnici e dagli altri elaborati tecnici allegati al contratto, o nei servizi, alcuna Variante e/o effettuare alcuno Scorporo se non con il preventivo consenso scritto di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico. La violazione del predetto divieto, salvo diversa valutazione di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico, comporta l’obbligo del Fornitore di demolire, con oneri e spese a proprio carico, le opere eseguite in difformità, restando inteso che in nessun caso il Fornitore potrà richiedere indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi genere per dette opere. Il consenso di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico, tuttavia, non attribuirà al Fornitore alcun diritto a compensi aggiuntivi per le Varianti apportate al progetto originario.
Il Fornitore si impegna a comunicare con pec a R.G. Impianti s.r.l. a socio unico il completamento dei lavori o dei servizi e a richiedere la verifica dei lavori o dei servizi in conformità con quanto di seguito previsto. Successivamente al ricevimento della comunicazione di completamento, R.G. Impianti s.r.l. a socio unico e il Fornitore ispezioneranno e verificheranno i lavori o i servizi oggetto dell’Ordine di Lavoro al fine di accertare l’esecuzione a regola d’arte. Della verifica dei lavori o dei servizi sarà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale nel quale si darà atto, alternativamente:
I. di eventuali difetti, vizi e/o carenze (“Difformità”) che non consentono di ritenere i lavori o i servizi completati a regola d’arte. Tali difformità dovranno essere eliminate a cura e spese del Fornitore nei tempi e nei modi stabiliti nel verbale di verifica. Al completamento delle opere di eliminazione delle Difformità il Fornitore dovrà inviare a R.G. Impianti s.r.l. a socio unico la comunicazione di completamento ed avrà luogo una ulteriore verifica dei lavori o dei servizi; oppure
II. dell’avvenuto completamento dei lavori o dei servizi senza rilievi, riserve e/o eccezioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma in caso di prestazione resa in regime di subappalto. I lavori o i servizi si intendono consegnati con il buon esito della verifica, attraverso tutte le prove tecniche che l’Affidante riterrà di effettuare, e dell’adempimento di tutte le condizioni e prescrizioni qualitative, tecniche, ambientali, amministrative e di sicurezza previste contrattualmente e/o per legge. L’inizio delle operazioni di verifica dei lavori o dei servizi non costituisce presa in consegna definitiva delle opere realizzate da parte di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, né accettazione dei lavori o dei servizi da parte di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico ed avrà unicamente valore agli effetti del rispetto da parte del Fornitore dei termini di cui al programma dei lavori o dei servizi e della data di ultimazione dei lavori o dei servizi, subordinatamente all’esito positivo della verifica o del collaudo/verifica di conformità infra disciplinati.
Ove la prestazione sia resa in regime di subappalto, il Subappaltatore (Fornitore) accetta che successivamente alla data di redazione (senza rilievi, riserve e/o eccezioni) del verbale di verifica dei lavori o dei servizi avvenga il collaudo dei lavori o la verifica di conformità dei servizi realizzati da R.G. Impianti s.r.l. a socio unico ai sensi del contratto di appalto tra R.G. Impianti s.r.l. a socio unico ed il Committente. Nel caso in cui le Difformità siano riconducibili ai lavori o servizi del Subappaltatore (Fornitore), quest’ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle stesse nei tempi e nei modi stabiliti dal Committente. Il Subappaltatore (Fornitore) dichiara pertanto di accettare che i lavori o i servizi si considereranno accettati definitivamente da parte di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico subordinatamente alla – ed a decorrere dalla – approvazione da parte del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’esecuzione del contratto o del Collaudatore o Verificatore del Committente attraverso l’emissione senza riserve, rilievi e/o eccezioni del Certificato di Regolare Esecuzione o dell’Atto di Collaudo Finale o dell’Atto di verifica di conformità.
Il contratto di subappalto stipulato tra le Parti è immediatamente efficace per l’impresa Subappaltatrice (Fornitore), mentre per l’impresa Affidante tale efficacia è condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto da parte dell’autorità competente e/o Committente e/o DL.
Pertanto, l’inizio delle prestazioni oggetto del contratto di Subappalto avrà luogo non prima del decorso di giorni 30 (trenta) dalla trasmissione dell’istanza di autorizzazione al subappalto, completa degli allegati, da parte dell’Affidante al Committente. L’impresa Subappaltatrice (Fornitore) per parte sua, consegna all’impresa Affidante prima della sottoscrizione del contratto di subappalto tutte le dichiarazioni e le certificazioni da allegare all’istanza di autorizzazione al subappalto. L’impresa Subappaltatrice (Fornitore) sarà l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti dell’impresa Affidante, del Committente e di qualsiasi terzo, della ritardata trasmissione della documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto, ovvero della trasmissione di documenti incompleti o dal contenuto non veritiero.
L’impresa Subappaltatrice (Fornitore) sarà l’unica ed esclusiva responsabile di qualsiasi danno a cose e/o persone ad essa imputabile che dovesse verificarsi per lavori o servizi iniziati prima dell’autorizzazione del Committente; l’impresa Subappaltatrice (Fornitore) pertanto terrà manlevata ed indenne l’Affidante da qualsiasi conseguente pretesa, danno, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzioni ed interessi.
In caso di mancato ottenimento dell’autorizzazione di cui sopra, il contratto si intenderà senz’altro inefficace ex tunc e la ditta Subappaltatrice (Fornitore) non potrà avanzare nessuna richiesta o pretesa in merito alla mancata attuazione del rapporto contrattuale, con il solo diritto al rimborso della somma relativa alle opere eventualmente eseguite o dei materiali approvvigionati a piè d’opera.
È vietato al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, il contratto stipulato con l’Affidante.
È vietato al Fornitore di subappaltare, anche parzialmente, l’esecuzione del contratto, salva autorizzazione espressa ed in forma scritta da parte del legale rappresentante dell’Affidante.
È vietato al Fornitore di cedere e/o trasferire a Terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente e/o temporaneamente, i crediti derivanti dal contratto con l’Affidante e/o ad esso connessi.
In caso di affidamento di lavori, è obbligo del Fornitore nominare a sua cura e spese una persona professionalmente qualificata, responsabile dell’organizzazione e conduzione del cantiere ed in genere dei lavori, continuativamente presente. Tale persona, che dovrà attenersi alle disposizioni del responsabile di commessa dell’Affidante, dovrà essere gradita all’Affidante ed il suo nominativo sarà notificato per iscritto prima dell’inizio dei lavori. Il Fornitore dovrà assicurare nel contempo che il capo cantiere designato abbia piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto con l’Affidante. L’Affidante, nel corso dell’esecuzione dei lavori, potrà richiedere ed ottenere la sostituzione del capo cantiere designato con altro nominativo di gradimento dell’Affidante, da comunicarsi per iscritto.
Il Fornitore si obbliga ad applicare al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto con l’Affidante un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto del contratto con l’Affidante.
Il Fornitore si impegna a rispettare ed applicare le norme contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nei contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/2011 e previsioni stabilite dall’Affidante nell’Allegato “obiettivo infortuni zero” che lo stesso dichiara di ben conoscere, impegnandosi incondizionatamente alla loro integrale osservanza nell’esecuzione delle prestazioni affidate con l’Ordine di Lavoro. Il Fornitore, inoltre, garantisce che il proprio personale addetto al cantiere sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità̀ del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione.
Il Fornitore garantisce che i propri dipendenti, nello svolgimento delle attività affidate, osservino scrupolosamente tutte le disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica adottate dall’Affidante. Il Fornitore è tenuto a conoscere ed applicare tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le procedure di sicurezza sul lavoro vigenti nel sito oggetto del contratto, monitorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto.
Il Fornitore ha inoltre l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di prendere le misure appropriate affinché́ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
Il Fornitore deve comunicare prima dell’inizio dell’attività i nominativi dei propri referenti per la sicurezza e deve informare immediatamente per iscritto l’Affidante di ogni incidente, evento o situazione pericolosa occorsi sul cantiere, trasmettendo una analisi dell’evento nonché́ l’indicazione delle misure correttive approntate o da approntare.
Nel caso di situazioni di pericolo o di rischio per la salute e la sicurezza, se necessario in base alla specifica situazione, il Fornitore deve interrompere l’esecuzione delle singole prestazioni o sospendere le attività del cantiere, dandone tempestiva comunicazione all’Affidante.
In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del contratto, il Fornitore deve allontanare dal sito il personale che risulti inadempiente.
Nel caso in cui la violazione e la inosservanza delle regole e disposizioni dettate in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni determinino una sospensione del cantiere o di singole prestazioni, il Fornitore sarà̀ tenuto a risarcire l’Affidante. La misura del risarcimento sarà̀ determinata avuto riguardo all’impatto economico della sospensione del cantiere e delle prestazioni e comprenderà̀ i costi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza richieste ed ogni altro costo comunque sostenuto dall’Affidante.
Il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere in copia per conoscenza all’Affidante le denunce di infortunio (precisandone circostanze e cause, condizioni successive degli infortunati ed i relativi accertamenti ed indagini) o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in sito, indicando anche il numero di ore lavorate.
Il Fornitore dichiara di ben conoscere e aver attentamente esaminati tutti gli eventuali elaborati progettuali, con particolare riferimento alla lettura attenta del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), ove previsto, e di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cantiere o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) prima di dar corso all’inizio dell’attività affidata con l’Ordine di Lavoro, di garantire che si atterrà a quanto previsto in detti documenti e che eseguirà i lavori e i servizi secondo le più progredite concezioni tecniche e con criteri tali da garantire la migliore efficienza, la più lunga vita economica, semplicità ed economia di esercizio e di impianto.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I./P.S.C., delle regole di comportamento che devono essere tenute all’interno del cantiere o infine delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da parte dei dipendenti del Fornitore o suoi subappaltatori, constatato da parte dei responsabili dell’Affidante, obbliga il Fornitore a corrispondere una somma fino ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), determinata in funzione della gravità e dell’eventuale reiterazione della violazione.
La somma sarà commisurata di volta in volta in base alla gravità della violazione constatata. La somma è comunque dovuta per il solo fatto che il Fornitore si sia reso inadempiente agli specifici obblighi assunti con il contratto e fa salvo il diritto di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 15 ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.
L’Affidante, per i crediti derivanti dall’applicazione della somma di cui sopra, potrà, a sua insindacabile scelta, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, avvalersi della ritenuta a garanzia degli obblighi contrattuali, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Il Fornitore dovrà eventualmente emettere nuova fattura per le prestazioni prestate, portando in detrazione l’importo irrogato per la violazione.
In nessun caso il Fornitore potrà rivolgersi direttamente alla Direzione Lavori o al Committente principale, anche se coinvolto in riunioni congiunte. Il mancato rispetto di tale obbligo, come qualunque comportamento finalizzato a superare/evitare l’Affidante nella gerarchia contrattuale, darà il diritto all’Affidante di procedere con la risoluzione del contratto.
In caso di affidamento di lavori, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri per dare le opere complete in ogni loro parte e finite a regola d’arte, in particolare:
Il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere interamente indenne l’Affidante da qualsivoglia pretesa o azione risarcitoria e/o indennitaria che dovesse pervenire da terzi danneggiati nonché a risarcire qualsivoglia danno arrecato a terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori.
Il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità previste dalla legge e dalle presenti Condizioni Generali ODL, a stipulare, prima della conclusione del contratto, e a mantenere per tutta la durata dello stesso, a propria cura e spese, Polizza di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso gli eventuali prestatori d’opera (RCO) rilasciata da primaria compagnia assicuratrice con un massimale RCT non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ciascun sinistro (danni a persone e/o cose) e massimale RCO non inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per singolo prestatore d’opera.
La franchigia e lo scoperto in esse previste saranno a totale carico del Fornitore. La polizza dovrà prevedere l’esclusione della facoltà dell’azione di rivalsa nei confronti di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico da parte della compagnia di assicurazione.
Il Fornitore garantisce che le opere eseguite, i servizi resi ed i componenti forniti sono immuni da difformità e/o vizi. Il Fornitore si impegna ad eseguire tutti gli interventi integrativi, correttivi o sostitutivi necessari per eliminare eventuali vizi, guasti, difformità o disfunzioni operative dei risultati contestati dall’Affidante.
Il Fornitore garantisce i componenti eventualmente forniti ai sensi del contratto con l’Affidante per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data d’installazione o di 30 (trenta) mesi dalla data di consegna in sito a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo, obbligandosi a ripararli e/o sostituirli a discrezione dell’Affidante. I componenti riparati o sostituiti durante il periodo originale di garanzia, saranno garantiti dal Fornitore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi dalla data del rimontaggio o di 30 (trenta) mesi dalla data di consegna originale nel sito a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.
Le presenti garanzie si aggiungono a quelle di legge.
I termini di garanzia decorrono dalla data di presa in consegna da parte dell’Affidante dell’attività oggetto dell’Ordine di Lavoro o, in caso di prestazioni rese in regime di subappalto, dalla data di approvazione da parte da parte del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’esecuzione del contratto o del Collaudatore o Verificatore del Committente attraverso l’emissione senza riserve, rilievi e/o eccezioni del Certificato di Regolare Esecuzione o dell’Atto di Collaudo Finale o dell’Atto di verifica di conformità.
Se il Fornitore non adempie alle prescrizioni del presente articolo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l’Affidante può rivolgersi a terzi per l’esecuzione delle attività addebitando i costi sostenuti al Fornitore, impregiudicato il diritto di risarcimento per eventuali maggiori danni subiti.
R.G. Impianti s.r.l. a socio unico avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, mediante comunicazione da inviare a mezzo pec al Fornitore e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni di calendario. In caso di recesso spetterà al Fornitore (i) il pagamento della porzione di corrispettivo maturata per i lavori o servizi eseguiti sino alla data di efficacia del recesso, subordinatamente all’esito favorevole delle verifiche su tale porzione di lavori o servizi da effettuarsi mediante verbale di accertamento dei lavori o dei servizi stessi, nonché (ii) il pagamento dei costi già maturati in relazione ai lavori e ai servizi in corso di approntamento alla data di efficacia del recesso. È espressamente escluso il diritto del Fornitore al pagamento di ogni altro e qualsiasi importo a titolo di risarcimento, indennizzo, spese, o mancato guadagno.
Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, R.G. Impianti s.r.l. a socio unico avrà diritto di risolvere il contratto con il Fornitore ipso iure ai sensi dell’art. 1456 c.c., con mera dichiarazione al Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
I. violazione da parte del Fornitore degli obblighi e degli oneri di cui rispettivamente all’art. 4 e 13 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
II. violazione da parte del Fornitore dell’obbligo di iniziare i lavori o i servizi nel termine di cui all’Ordine di Lavoro;
III. violazione da parte del Fornitore del divieto di sospendere i lavori o i servizi previsto all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
IV. violazione da parte del Fornitore dell’obbligo di eseguire Varianti o Scorpori eventualmente richiesti da R.G. Impianti S.r.l. a socio unico ai sensi dell’art. 8 delle presenti Condizioni Generali di contratto;
V. violazione da parte del Fornitore del divieto di introdurre Varianti o Scorpori se non con l’autorizzazione di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico di cui all’art. 8 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
VI. ritardo da parte del Fornitore, per cause a quest’ultimo imputabili, nell’esecuzione dei lavori o dei servizi affidati per più di 30 (trenta) giorni rispetto ai termini pattuiti;
VII. ritardo da parte del Fornitore, per cause a quest’ultimo imputabili, nell’ultimazione dei lavori o dei servizi affidati per più di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di ultimazione dei lavori pattuita;
VIII. violazione da parte del Fornitore dei divieti di cui all’art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
IX. violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all’art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
X. violazione da parte del Fornitore dell’obbligo di stipulare le polizze assicurative previste all’art. 14 delle presenti Condizioni Generali di Contratto alle condizioni e ai termini stabiliti nel medesimo;
XI. violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
XII. assoggettamento del Fornitore a procedura di natura liquidatoria, anche volontaria;
XIII. situazione di insolvenza del Fornitore, accertata a seguito di verifiche effettuate dal Committente e/o dall’Affidante, situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale, ovvero di altra situazione giuridica e di fatto del Fornitore che osti all’esecuzione tempestiva e/o regolare del contratto con l’Affidante;
XIV. il Fornitore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
XV. il Fornitore non osservi le prescrizioni dettate dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dall’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023;
XVI. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
XVII. violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all’art. 18, punto IV, delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
XVIII. violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all’art. 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
XIX. violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all’art. 21 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
XX. il venire meno a qualsiasi titolo dell’eventuale contratto principale con il Committente.
Al verificarsi del recesso di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico o di uno degli eventi risolutivi, nonché di ogni altra ipotesi di cessazione degli effetti del contratto con l’Affidante, per qualsiasi causa o ragione, il Fornitore – a semplice richiesta di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico – dovrà immediatamente liberare il cantiere e riconsegnarlo a R.G. Impianti s.r.l. a socio unico, libero da persone e cose di qualsiasi genere. Detta riconsegna dovrà avvenire entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico a mezzo pec, fermo restando che per ogni giorno di ritardo nel rilascio del cantiere rispetto alla data concordata, il Fornitore corrisponderà a R.G. Impianti s.r.l. a socio unico, a titolo di penale per il ritardo, un importo giornaliero di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Le Parti concordano sin d’ora e in via definitiva sull’equità della penale indicata e pertanto il Fornitore si obbliga a non chiederne la riduzione ex art. 1384 c.c., ove applicabile, in considerazione dei danni che R.G. Impianti s.r.l. a socio unico subirebbe in tale circostanza.
In caso di mancato ottemperamento alla richiesta di liberazione e riconsegna del cantiere, fatta salva l’applicazione della penale per il ritardo di cui al precedente comma, R.G. Impianti s.r.l. a socio unico potrà provvedervi unilateralmente, a spese del Fornitore, previa convocazione a mezzo pec di quest’ultimo per procedere alle attività in contraddittorio con lo stesso.
A far data dall’efficacia del recesso o dalla cessazione del contratto con l’Affidante per il verificarsi di uno degli eventi risolutivi, nonché per ogni altra ipotesi di cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi causa o ragione, R.G. Impianti s.r.l. a socio unico potrà affidare i lavori o i servizi a un soggetto terzo, con il quale il Fornitore si impegna a collaborare in buona fede al fine di garantire l’ultimazione dei lavori o dei servizi entro i termini pattuiti.
Al verificarsi del recesso di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico o di uno degli eventi risolutivi, nonché in ogni altra ipotesi di cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi causa o ragione, ed anche in caso di mancato pagamento delle somme da parte di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico, il Fornire non potrà esercitare alcun diritto di ritenzione sui lavori effettuati e sui relativi materiali.
Tutte le cause derivanti dal contratto con l’Affidante, comprese quelle inerenti alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, se non risolte con la mediazione, verranno definite mediante ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
Le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è il Tribunale di Venezia, con espressa rinuncia ad ogni altro foro italiano od estero.
La legge applicabile è quella italiana.
Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice degli Appalti, la Affidante ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, “tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche”, dichiara:
La Subappaltatrice (Fornitore), con la sottoscrizione delle presenti condizioni Generali di Contratto, assume, a pena di nullità assoluta dello stesso, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e pertanto si impegna a comunicare alla Affidante:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Affidante entrerà nella disponibilità con l’esecuzione del contratto con il Fornitore e di ogni altro rapporto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali ODL, R.G. Impianti s.r.l. a socio unico comunica quanto segue:
I – TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è l’Affidante alla quale il Fornitore potrà indirizzare a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o a mezzo mail all’indirizzo privacy@rgplus.it e PEC all’indirizzo segreteria@rgimpiantisrl.telecompec.it ogni richiesta. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
II – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio oggetto del contratto. I dati del Fornitore saranno trattati anche al fine di:
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
III – BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati personali forniti saranno trattati per l’esecuzione del contratto e per l’adempimento degli obblighi in esso contenuti o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta, o laddove sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Fornitore.
IV – CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui il Fornitore è parte o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali o relativi agli adempimenti di cui al D.lgs. 276/2003 in materia di responsabilità solidale sugli appalti), la mancata comunicazione dei dati personali richiesti durante l’esecuzione del contratto costituisce grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. e causa di risoluzione contrattuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)
V – CONSERVAZIONE DEI DATI: I Suoi dati personali del Fornitore, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento e comunque per un periodo non superiore a 10 anni.
VI – COMUNICAZIONE DEI DATI: l’Affidante si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dalla Subappaltatrice (Fornitore) e a non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
I dati personali potranno essere resi accessibili e comunicati per le finalità di cui al punto II:
VII – PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
VIII – DIRITTI DELL’INTERESSATO: in relazione ai dati oggetto di trattamento è riconosciuto in ogni momento il diritto di:
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• Portabilità, (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
• Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
• Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par.3 Regolamento UE n. 2016/679);
• Proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
R.G. Impianti S.r.l. a socio unico è certificata secondo la norma ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale). Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente.
Gestione rifiuti
Il Fornitore si obbliga a gestire i rifiuti prodotti nell’ambito della esecuzione delle proprie prestazioni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i e laddove applicabile nel rispetto di eventuali prescrizioni dell’autorità territorialmente competente, manlevando e tenendo indenne R.G. Impianti s.r.l. a socio unico da ogni onere e responsabilità connessi alla gestione stessa.
L’istituzione e le modalità di gestione dei depositi temporanei che dovessero essere realizzati presso i presidi e/o le commesse Committenti, devono essere concordati con R.G. Impianti S.r.l. a socio unico e seguire almeno le indicazioni contenute nell’istruzione operativa IO_16_Gestione dei rifiuti e ss.mm.ii che verrà fornita dal Referente R.G. Impianti S.r.l. a socio unico. Il Fornitore si impegna altresì a fornire all’Affidante una copia della 4^ copia del formulario di identificazione dei rifiuti prodotti dal Fornitore stesso nell’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordine di Lavoro.
Il Fornitore si impegna a mantenere pulita e in ordine l’area interessata dall’esecuzione dei lavori o delle prestazioni oggetto dell’Ordine di Lavoro.
È assolutamente vietato abbandonare i rifiuti.
Prodotti chimici e tecnici
Il Fornitore, preventivamente all’impiego diretto di sostanze o miscele e prodotti tecnici (nel seguito prodotti), deve far pervenire ad R.G. Impianti S.r.l. a socio unico le relative Schede di Sicurezza conformi alla normativa vigente. Eventuali prodotti impiegati dovranno essere correttamente confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente.
Il Fornitore, nello svolgimento delle varie attività, deve adottare tutte le precauzioni di legge e le norme di buona tecnica finalizzate ad evitare qualsiasi emissione o rilascio nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo. In particolare, è vietato accumulare ed effettuare travasi di prodotti in prossimità di superfici non impermeabilizzate e di tombini; il Fornitore dovrà inoltre dotarsi di attrezzature idonee ad evitare la contaminazione ambientale (es. bacini di contenimento, teli impermeabili).
I serbatoi, i fusti, etc., utilizzati in cantiere, dovranno essere provvisti di bacini di contenimento adeguati (come materiale e come capacità) a seconda della sostanza chimica da stoccare tale da contenere eventuali spandimenti o tracimazioni di prodotti, oppure spandimenti che potessero avvenire durante le operazioni di movimentazione/travaso e stoccaggio di prodotti potenzialmente inquinanti.
Il Fornitore si deve dotare di un carrello d’emergenza ambientale (in caso di spandimenti accidentali di sostanze chimiche/tecniche) accessoriato con materiali adeguati a seconda del tipo di sostanze chimiche presenti in cantiere. Tale carrello sarà ubicato nelle vicinanze delle zone a rischio in posizione ben visibile e facilmente accessibile.
Gestione delle emergenze ambientali e incendio
In caso di spandimenti di prodotti chimici e di altri materiali, il Fornitore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.
In caso di avvistamento di situazione di emergenza o pericolo incombente, il Fornitore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.
FGAS
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 517/2014 e dal DPR 146/2018 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006), nell’ambito di attività inerenti l’installazione, manutenzione o assistenza, controllo perdite, riparazione e/o smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (FGAS), il Fornitore dovrà fornire evidenza all’Affidante, prima della esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine di Lavoro, di:
Il Fornitore si impegna, altresì:
Normative
Tutte le prestazioni oggetto del contratto/Ordine di Lavoro saranno effettuate dal Fornitore in conformità alle normative UNI/CEI di riferimento ed a tutti i disposti cogenti come previsti dalla legislazione in ambito Locale, Regionale, Nazionale ed Europea, nessuna esclusa.
Il Fornitore è al corrente che R.G. Impianti S.r.l. a socio unico è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità) e si impegna a fornire non appena richiestogli:
Per le attività EDILI riferite a elementi strutturali, il Fornitore deve essere a sua volta certificato per la Qualità ISO9001 ed esibire il certificato assieme a tutta la documentazione prima di iniziare il lavoro. Il certificato deve riportare l’attività edile strutturale nell’Oggetto del documento stesso. Per le lavorazioni edili NON strutturali con utilizzo di calcestruzzo, è obbligatorio per il Fornitore consegnare all’Affidante evidenza delle prove di laboratorio sulla qualità del calcestruzzo.
Per l’attività di installazione di impianti è richiesto al Fornitore di consegnare la seguente documentazione:
Resta inteso che nello svolgimento delle attività di cui al contratto il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale connessa all’espletamento delle prestazioni ad esso affidate. Il Fornitore, nei rapporti con i terzi, siano essi privati o pubblici funzionari, non dovrà incorrere nella violazione di alcuna norma civile, penale, od amministrativa e/o in alcun comportamento che non sia lecito o corretto.
Codice Etico e Modello 231
Senza pregiudizio per la generalità delle precedenti previsioni, il Fornitore dichiara espressamente di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (il “Decreto 231”) e si impegna affinché i propri Soggetti Apicali e/o i propri Soggetti Sottoposti, per come definiti rispettivamente all’art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto 231, si astengano, nell’esecuzione del contratto, dal tenere – direttamente o indirettamente – condotte anche solo potenzialmente idonee a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e/o idonee ad agevolare e/o istigare la commissione dei predetti reati.
Il Fornitore dichiara di conoscere il codice etico (il “Codice Etico”) ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto da R.G. Impianti S.r.l. a socio unico in conformità ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (il “Modello 231”) al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al suddetto Decreto 231.
Entrambi i documenti Codice Etico e Modello 231 sono scaricabili dal sito internet di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico all’indirizzo www.rgplus.it/azienda/certificazioni.
Il Fornitore si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare ed a far rispettare il Codice Etico e i principi di riferimento del Modello 231 di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico (come eventualmente successivamente modificati e/o aggiornati), anche adottando tutte le misure ed i presidi necessari nei confronti dei propri fornitori terzi, e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione degli stessi.
Il Fornitore si impegna, altresì, nell’esecuzione del contratto
a) a collaborare pienamente con l’Organismo di Vigilanza individuato da R.G. Impianti S.r.l. a socio unico nella sua attività ispettiva e di vigilanza sul Modello 231 di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad informare l’Organismo di Vigilanza di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, all’indirizzo e-mail reperibile presso il suddetto sito, nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello 231, del Codice Etico o del Decreto 231 o, comunque, venga a conoscenza di talune delle circostanze per le quali, in base al Modello e al Codice Etico, sussiste l’obbligo di comunicazione;
b) a consentire a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, anche attraverso richieste di informazioni e documenti, fornendo a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico informazioni e documenti accurati e completi;
c) a collaborare pienamente con R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, per quanto di propria competenza, nell’attuazione di specifiche regole e procedure in relazione all’esecuzione del contratto che possano essere richieste dall’Organismo di Vigilanza sul Modello 231 di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il Fornitore dichiara di aver adottato idonee regole e procedure interne atte a prevenire, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il rischio di commissione, da parte dei propri dipendenti e/o consulenti, di reati di cui al Decreto 231.
Il Fornitore dichiara di svolgere attività di formazione del proprio personale sul Decreto 231 in ordine alle attività svolte nell’ambito dell’adempimento del Contratto.
Il Fornitore dichiara che:
a) al suo interno non risultano soggetti (amministratore unico o delegato, membri del Consiglio di amministrazione, Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti cui sono stati conferiti poteri di rappresentanza in relazione al contratto con l’Affidante), che siano stati condannati negli ultimi 5 anni per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, tra cui art. 316 ter, 640 comma 1 n. 1, 640 bis, 640 ter, 318, 319, 319 ter, 322, 317, 316 bis, 589, 590, 648 bis, 648-ter del Codice penale, art. 2635 del Codice civile;
b) al Fornitore, o ad altre società del gruppo cui esso fa parte, non sono state applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 né le misure cautelari di cui all’art. 46 del D. Lgs. 231/01.
Il Fornitore ha la possibilità di segnalare eventuali reati nell’ambito del rapporto lavorativo con l’Affidante, come previsto da Decreto Legislativo 10 marzo 2023, anche in forma anonima in formato cartaceo indirizzando le comunicazioni al Presidente dell’Organismo di Vigilanza dell’Affidante o secondo le modalità di segnalazione che l’Affidante ha reso note attraverso il proprio sito internet https://whistleblowing.rgplus.it/#/ .
Clausole etica e sviluppo sostenibile di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico
Il Fornitore dichiara di aver letto e di aderire agli impegni di sviluppo etico e sostenibile di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico come stabiliti nella documentazione di riferimento di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico e nel suo Piano di Vigilanza (con riferimento a quest’ultimo fintanto che il Fornitore mantenga un rapporto commerciale stabile in conformità con la legge applicabile). Tali impegni sono disponibili sul sito www.rgplus.it/azienda/certificazioni .
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che R.G. Impianti S.r.l. a socio unico è in possesso della Certificazione Etica di Responsabilità Sociale SA8000.
La Social Accountability 8000, nota come SA8000, è un sistema di certificazione sviluppato che opera in difesa dei diritti umani. La norma SA8000 disciplina il rispetto di principi fondamentali della Responsabilità Sociale di un’impresa quali il divieto di utilizzare lavoro infantile e/o obbligato, la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la libertà di associazione, l’assenza di discriminazioni, la correttezza delle procedure disciplinari, il rispetto dell’orario di lavoro, la correttezza delle retribuzioni.
R.G. Impianti S.r.l. a socio unico invierà pertanto al Fornitore assieme ai documenti contrattuali anche una lettera di impegno SA8000 da firmare e un questionario da compilare, come prova di impegno ad uniformarsi ai requisiti base della SA8000 da parte del Fornitore.
Il Fornitore dichiara e garantisce a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico che rispetterà (e ha rispettato, nei sei anni precedenti alla firma del contratto con l’Affidante), gli standards di diritto internazionale e di diritto nazionale applicabili all’Ordine di Lavoro o al contratto (comprese eventuali modifiche durante la durata di tale ordine o contratto), relative a:
(I) Diritti umani fondamentali, in particolare il (a) divieto di utilizzare il lavoro minorile o qualsiasi altra forma di lavoro forzato o obbligatorio; (b) divieto di discriminazione all’interno della propria azienda e nei confronti dei propri fornitori e subappaltatori;
(II) Embargo, traffico di armi e droga e terrorismo;
(III) Licenze commerciali, di importazione ed esportazione e dogane;
(IV) Salute e sicurezza dei dipendenti e dei terzi;
(V) Occupazione, immigrazione, divieto di lavoro illegale;
(VI) Tutela dell’ambiente;
(VII) Reati economici, tra cui corruzione, frode, traffico d’influenze illecite (o il reato equivalente ai sensi della legge nazionale applicabile al contratto), appropriazione indebita, furto, abuso di beni aziendali, contraffazione, falsificazione e uso di documenti fraudolenti, ed eventuali reati simili;
(VIII) Antiriciclaggio;
(IX) Diritto della concorrenza.
Il Fornitore si impegna a rispettare e garantire il rispetto da parte dei propri fornitori e subappaltatori, nonché di qualsiasi terza parte coinvolta in tali lavori o servizi, degli standard di diritto internazionale e nazionale applicabili alle materie elencate da (I) a (IX).
Su richiesta scritta di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, il Fornitore deve valutare le sue prestazioni in termini di ambiente, etica, diritti umani e acquisti sostenibili a proprie spese. Questa valutazione sarà gestita da una terza parte nominata da R.G. Impianti S.r.l. a socio unico. In assenza di una valutazione prima della data di firma del contratto, il Fornitore dovrà assicurarsi di ottenere tale valutazione entro 6 (sei) mesi da tale data. La mancata valutazione effettuata dal terzo designato entro tale termine sarà considerata da R.G. Impianti S.r.l. a socio unico come una violazione del contratto che autorizza R.G. Impianti S.r.l. a socio unico a sospendere l’esecuzione e/o risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile con diritto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio di ogni altro diritto di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico ai sensi di legge e/o delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Per quanto riguarda le proprie attività, il Fornitore si impegna a cooperare attivamente e ad agire in modo tale da consentire a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico di adempiere ai propri obblighi legali di diligenza. In quanto tale, si adopererà, in particolare, per attuare le misure previste nel Piano di Vigilanza di cui sopra (mappatura dei rischi, meccanismo di allerta e segnalazione, ecc.) e informerà immediatamente R.G. Impianti S.r.l. a socio unico di qualsiasi violazione grave o di qualsiasi elemento che possa costituire una grave violazione, in conformità con gli standard di cui sopra, nell’ambito del suo rapporto con R.G. Impianti S.r.l. a socio unico.
R.G. Impianti S.r.l. a socio unico ha il diritto di richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, la prova di aver rispettato i requisiti di questa clausola e di effettuare audit o far eseguire audit in qualsiasi momento, previo preavviso e a proprie spese. In caso di audit, il Fornitore si impegna a concedere diritti di accesso ai propri locali e siti ai dipendenti di R.G. Impianti s.r.l. a socio unico e a fornire qualsiasi informazione e/o documentazione che R.G. Impianti S.r.l. a socio unico possa richiedere per consentirle di svolgere correttamente l’audit.
Qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni della presente Clausola Etica e Sviluppo Sostenibile costituisce una violazione contrattuale che autorizza R.G. Impianti S.r.l. a socio unico a sospendere l’esecuzione e/o risolvere il contratto con il Fornitore ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile con diritto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio di ogni altro diritto di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico ai sensi di legge e/o delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Anticorruzione
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che R.G. Impianti S.r.l. a socio unico è certificata secondo la norma UNI ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione).
Il Fornitore si impegna a seguire i principi dell’anticorruzione e la correttezza dei rapporti economici come previsto dalla norma ISO 37001.
Il Fornitore dichiara di essere consapevole che regali, ospitalità, altri benefici (di seguito solo omaggi) e donazioni possono essere riconosciuti come tentativo di corruzione anche se non era nell’intento del donatore e del beneficiario.
Gli omaggi da/verso R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, compresi i suoi dipendenti, devono:
Per ogni segnalazione di eventi o processi – anche sospetti – di violazione possono essere segnalati al seguente indirizzo e-mail: anticorruzione@rgplus.it oppure a odv@rgplus.it. L’Organizzazione si impegna ad assicurare la massima riservatezza delle segnalazioni e a proibire qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti.
Rapporti con la PA
Il Fornitore dichiara inoltre che, qualora dal contratto con l’Affidante derivassero rapporti – diretti o indiretti – con la Pubblica Amministrazione, gli stessi saranno gestiti in modo eticamente irreprensibile nel rispetto della normativa vigente e dei codici deontologici; dichiara inoltre di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali, e di aver impartito disposizioni ai propri Soggetti Apicali e/o Sottoposti per come sopra definiti, idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati per l’intera durata del contratto con l’Affidante.
Inoltre, il Fornitore dichiara:
a) di non effettuare, offrire o promettere – direttamente o indirettamente – alcuna forma di regalo, omaggio e/o altra forma di utilità che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico; in particolare non effettuerà, offrirà o prometterà – direttamente o indirettamente – alcuna forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, e/o a amministratori, direttori generali, dirigenti, procuratori di enti privati, o a loro familiari, e/o a soggetti che rivestono funzioni di controllo di enti privati, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico;
b) di astenersi da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (ad esempio tramite accettazioni di segnalazioni per le assunzioni) nello svolgimento dell’attività nell’interesse di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico;
c) di non affidare compiti di consulenza o altri incarichi a funzionari pubblici, loro familiari o esponenti politici;
d) di avere emanato, e mantenere in vigore, disposizioni idonee ad assicurare che i propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati, agenti e consulenti siano al corrente di tale scelta comportamentale e vi si conformino;
e) di impegnarsi a riferire tempestivamente, fatto salvo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di prestazione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori o dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Conflitto di interessi
Il Fornitore dichiara che nel gruppo societario di appartenenza non risultano soggetti (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amministratore Delegato, Consiglieri, Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti con poteri di rappresentanza in relazione al contratto con l’Affidante), che:
I. ricoprono all’interno di una società del Gruppo R.G. Plus HOLDING S.r.l. un ruolo la cui presenza – in virtù del ruolo ricoperto all’interno della Società di appartenenza – possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;
II. hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, direttamente o indirettamente, il Gruppo R.G. Plus HOLDING S.r.l. (quali ad esempi il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni, controllo amministrativi o di altra natura).
Inoltre, il Fornitore dichiara di non avere, al momento della stipula del contratto con l’Affidante, alcun rapporto con R.G. Impianti S.r.l. a socio unico o con suoi amministratori o dipendenti, che comporti il rischio che il Fornitore stesso o un suo amministratore o dipendente siano portati a tutelare, per ragioni economiche, familiari o professionali, un interesse proprio che possa entrare in conflitto con gli interessi di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico l’insorgenza di un potenziale conflitto di interessi e la circostanza che lo origina (ad esempio parentela, affinità, coniugio/convivenza, rapporto di lavoro o di collaborazione, altro interesse di natura economica), affinché R.G. Impianti S.r.l. a socio unico possa adottare le opportune decisioni in merito, incluso il recesso dal contratto con l’Affidante, esercitabile, a discrezione di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico e senza obbligo di motivazioni, a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
R.G. Impianti S.r.l. a socio unico potrà svolgere verifiche finalizzate ad accertare il rispetto del presente articolo. A tal fine il Fornitore è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione e le informazioni ritenute utili da R.G. Impianti S.r.l. a socio unico.
La violazione, ad opera del Fornitore o dei propri Soggetti Apicali e/o dei suoi Soggetti Sottoposti per come sopra definiti, del Modello 231 e/o del Codice Etico di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico nell’ambito dell’esecuzione del contratto nonché il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi e/o delle previsioni del presente articolo, darà titolo a R.G. Impianti S.r.l. a socio unico di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, rimanendo impregiudicato ogni diritto di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico ai sensi di legge e/o delle presenti Condizioni Generali di contratto, anche per le perdite, i danni e le spese derivanti ad R.G. Impianti S.r.l. a socio unico dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dal presente articolo.
Sia durante la vigenza del contratto con l’Affidante che successivamente, il Fornitore si obbliga al mantenimento della più assoluta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, informazioni e documenti di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, economica, etc.) ricevuti da R.G. Impianti S.r.l. a socio unico, e ad utilizzarli unicamente allo scopo della esecuzione delle prestazioni previste nell’Ordine di Lavoro. Ai fini del presente articolo vengono considerate informazioni riservate tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili.
Il Fornitore si obbliga inoltre a non divulgare informazioni, documenti e know-how attinenti all’organizzazione, ai metodi gestionali ed operativi di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico senza autorizzazione scritta e a adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza e la confidenzialità.
Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo o il marchio di R.G. Impianti S.r.l. a socio unico o di altre aziende del gruppo ai fini pubblicitari, salvo espresso accordo tra le Parti.
* * *
Letto, confermato e sottoscritto.
Affidante _________________________________
Fornitore _________________________________
Il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di accettare specificatamente le disposizioni contenute agli articoli 4 (DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ DEL FORNITORE – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE); 5 (PREZZI E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO); 6 (TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÁ E PENALI); 7 (VERIFICA DELLA CONTABILIÁ, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RITENUTE A GARANZIA); 8 (VARIANTI E SCORPORO IN CORSO D’OPERA); 9 (VERIFICA, CONSEGNA E COLLAUDO); 10 (AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E DIVIETO DI ULTERIORE AFFIDAMENTO); 12 (RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI LAVORO, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO-VIOLAZIONI); 13 (ONERI A CARICO DEL FORNITORE); 14 (ASSICURAZIONE E GARANZIE); 15 (RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA); 16 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE); 17 (OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136); 18 (PRIVACY E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); 21 (RISPETTO DELLE LEGGI, DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231, DEL CODICE ETICO E DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI R.G. IMPIANTI S.R.L. a socio unico)
Letto, confermato e sottoscritto.
______________________________
Fornitore
R.G. Impianti s.r.l. a socio unico
Headquarters: via Ponte Grasso, 25
30030 · Salzano · Venezia · Italy
Venice offices: Torre EVA, via Bruno Maderna, 7
30174 · Mestre · Venezia · Italy
